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	<title><![CDATA[MSNI: Immobile in comproprietà: Equitalia puo' venderlo ?]]></title>
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	<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 07:35:33 +0100</pubDate>
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	<title><![CDATA[Immobile in comproprietà: Equitalia puo' venderlo ?]]></title>
	<description><![CDATA[<h3><span>Nel caso di ipoteca e pignoramento per debiti di uno solo dei contitolari, l&rsquo;esecuzione forzata &egrave; possibile previa divisione naturale dell&rsquo;immobile, se possibile.</span></h3>
<p>L&rsquo;<strong>esecuzione forzata&nbsp;</strong>su un immobile in compropriet&agrave; tra pi&ugrave; soggetti &egrave; possibile anche se ad essere debitore &egrave; solo uno dei contitolari. Ma la particolare situazione in cui si trova il bene richiede il rispetto di alcune condizioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Innanzitutto, bisogna fare delle precisazioni se il creditore &egrave;&nbsp;<strong>Equitalia</strong>. In tali casi, come ormai noto, il cosiddetto &ldquo;<strong>Decreto del Fare</strong>&rdquo;&nbsp;<strong>[1]</strong>&nbsp;ha reso impignorabile la prima casa. Ma a determinate condizioni. Vediamole in concreto.</p>
<p>&nbsp;<img src="https://cdn.blogosfere.it/mutui/images/pignoramento-fallimento-individuale-anteprima-600x450-623452.jpg" alt="pignoramento prima casa" width="460" style="border: 0px; border: 0px;"></p>
<p><strong>1 |</strong>&nbsp;<strong>Quando il pignoramento di Equitalia sulla prima casa non &egrave; possibile</strong></p>
<p>Il pignoramento di Equitalia sulla casa non &egrave; possibile solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>a) l&rsquo;immobile deve essere adibito ad uso abitativo;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>b) il debitore vi deve risiedere anagraficamente;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>c) non si deve trattare di abitazioni di lusso o di categorie catastali A/8 e A19;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>d) deve essere l&rsquo;unico immobile posseduto dal debitore. Non rileva il fatto che il debitore possieda anche unit&agrave; immobiliari pertinenziali all&rsquo;abitazione principale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In questi casi, Equitalia pu&ograve; solo iscrivere l&rsquo;<strong>ipoteca</strong>&nbsp;(ma solo per debiti superiori a 20mila euro&nbsp;<strong>[2]</strong>), ma non pu&ograve; mai avviare un&rsquo;esecuzione forzata. In pratica, pu&ograve; far annotare nei pubblici registri la propria garanzia, ma non le &egrave; consentito avviare il procedimento in tribunale per la vendita all&rsquo;asta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tuttavia, se ad intraprendere il procedimento di esecuzione forzata &egrave; un altro creditore (per esempio la&nbsp;<strong>banca</strong>), Equitalia pu&ograve; intervenire e partecipare alla distribuzione del ricavato secondo il grado della propria ipoteca. Ma se il creditore procedente dovesse, per qualsiasi ragione, rinunciare alla procedura esecutiva in corso (per esempio, se il debitore estingue il debito con quest&rsquo;ultimo), Equitalia, rimasta orami sola nel procedimento in tribunale, dovr&agrave; rinunciare all&rsquo;esecuzione forzata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2 |</strong>&nbsp;<strong>Quando il pignoramento di Equitalia &egrave; possibile</strong></p>
<p>In tutti gli altri casi in cui non ricorrono le condizioni viste al precedente punto, Equitalia pu&ograve; procedere all&rsquo;espropriazione immobiliare ma a tre condizioni:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>a) il debito maturato dal contribuente deve essere superiore a&nbsp;<strong>120 mila euro</strong>;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>b) prima di avviare l&rsquo;espropriazione deve essere stata&nbsp;<strong>iscritta l&rsquo;ipoteca&nbsp;</strong>nei pubblici registri (circostanza che, per gli altri creditori non &egrave; necessaria) e, di tale iscrizione, deve essere stato dato&nbsp;<strong>preavviso al contribuente&nbsp;</strong>almeno 30 giorni prima;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>c) devono essere trascorsi sei mesi dopo la data di iscrizione dell&rsquo;ipoteca e il debitore non ha pagato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>3 | L&rsquo;immobile &egrave; in compropriet&agrave;</strong></p>
<p>La legge consente l&rsquo;esecuzione forzata su un immobile in compropriet&agrave; (per esempio tra coniugi in comunione dei beni), tuttavia ci&ograve; non deve pregiudicare gli interessi dei contitolari non debitori. In buona sostanza, bisogna procedere a dividere, laddove possibile, il bene. Ecco dunque cosa succede in questi casi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il pignoramento viene notificato da parte di Equitalia anche&nbsp;<strong>agli altri comproprietari</strong>, ai quali &egrave; fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice&nbsp;<strong>[3]</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il giudice, per prima cosa, verifica se &egrave; possibile&nbsp;<strong>vendere la quota &ldquo;indivisa&rdquo; del bene</strong>. Per esempio, in caso di due proprietari, il 50% &ldquo;immateriale&rdquo;, cio&egrave; non identificato su singole parti dell&rsquo;immobile. Si tratta di un&rsquo;ipotesi davvero rara, perch&eacute; nessuno &egrave; disposto ad acquistare una quota di un bene non delimitata materialmente e, quindi, sulla quale non potrebbe mai esercitare nessun potere di esclusiva (e di esclusione degli altri contitolari).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Allora il giudice passa a verificare se l&rsquo;immobile in compropriet&agrave; pu&ograve; essere facilmente&nbsp;<strong>diviso in natura</strong>. Si pensi, per esempio, a due piani di identico valore e metratura di un villino, da divedere tra due soggetti, titolari entrambi del 50% dell&rsquo;immobile. Si provveder&agrave;, per esempio, a disporre due entrate diverse con servizi autonomi. In pratica, si separa la quota del debitore da quelle degli altri comproprietari. In questo caso, ad essere venduta all&rsquo;asta non sar&agrave; pi&ugrave; la quota indivisa e immateriale del debitore, ma una quota che esiste fisicamente, individuata dal giudice a seguito di separazione del bene immobile. In questo modo, si procede a mettere all&rsquo;asta solo la parte dell&rsquo;immobile separato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In ogni caso, il codice prevede sempre che il tribunale debba favorire un&nbsp;<strong>eventuale accordo&nbsp;</strong>tra il creditore procedente e i contitolari dell&rsquo;immobile&nbsp;<strong>[4]</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se la separazione in natura della quota non dovesse essere possibile, il giudice dell&rsquo;esecuzione dovr&agrave; vendere all&rsquo;asta l&rsquo;<strong>intero bene&nbsp;</strong>e, all&rsquo;esito dell&rsquo;esecuzione forzata, dovr&agrave; suddividere il ricavato tra i comproprietari, in ragione delle rispettive quote.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A riguardo si segnala un precedente assai interessante. Il tribunale di Napoli&nbsp;<strong>[5]</strong>&nbsp;ha ritenuto che, se nonostante i ribassi del prezzo di asta, l&rsquo;immobile non viene venduto per assenza di offerte, il giudice deve estinguere definitivamente il procedimento di esecuzione forzata quando il valore del bene pignorato &egrave; notevolmente superiore rispetto a quello ormai risultate dall&rsquo;ultimo ribasso. Ci&ograve; perch&eacute; una vendita a un prezzo eccessivamente pi&ugrave; basso del valore effettivo pregiudicherebbe le ragioni del debitore e degli eventuali comproprietari</p>
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	<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
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